Accordo

Art. 24

In vigore dal 8 dic 1994
All'entrata in vigore del presente Accordo, i prodotti della pesca originari della Repubblica slovacca elencati nell'allegato XV beneficiano della riduzione dei dazi doganali prevista nel suddetto allegato. Ai prodotti della pesca si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell', paragrafo 5.
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urn:nir:stato:legge:1994-11-11;672#art-a-24

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