Accordo
Art. 30
In vigore dal 8 dic 1994
Qualora una delle Parti ritenga che negli scambi con la controparte stiano verificandosi pratiche di dumping, nell'accezione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, essa può adottare le misure adeguate nei confronti di tali pratiche in conformità dell'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, della relativa legislazione interna e delle condizioni e procedure di cui all'.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-11-11;672#art-a-30