Art. 30
Accordo

Art. 30

30 / 126
In vigore dal 8 dic 1994
Qualora una delle Parti ritenga che negli scambi con la controparte stiano verificandosi pratiche di dumping, nell'accezione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, essa può adottare le misure adeguate nei confronti di tali pratiche in conformità dell'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, della relativa legislazione interna e delle condizioni e procedure di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-11-11;672#art-a-30