Accordo
Art. 33
In vigore dal 8 dic 1994
Gli Stati membri e la Repubblica slovacca adeguano progressivamente gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, alla scadenza del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente Accordo, non esistano discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e della Repubblica slovacca rispetto alle condizioni alle quali le merci vengono acquistate e commercializzate.
Il Consiglio di associazione sarà informato delle misure adottate a tal fine.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-11-11;672#art-a-33