Accordo
Art. 36
In vigore dal 8 dic 1994
Il presente Accordo lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di tutela delle risorse naturali esauribili, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o da norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, nè una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-11-11;672#art-a-36