Art. 31
Accordo

Art. 31

31 / 126
In vigore dal 8 dic 1994
Qualora un prodotto venga importato in quantità maggiorate tali o in condizioni da provocare o minacciare di provocare: - pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti analoghi o direttamente concorrenziali nel territorio di una delle Parti contraenti, o - gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione, la Parte interessata, sia essa la Comunità o la Repubblica slovacca, può adottare le adeguate misure alle condizioni e secondo le proce- dure specificate nell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-11-11;672#art-a-31