Accordo

Art. 111

In vigore dal 8 dic 1994
1. Il Comitato parlamentare di associazione è composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento della Repubblica slovacca. 2. Il Comitato parlamentare di associazione adotta il proprio regolamento interno. 3. Il Comitato parlamentare di associazione è presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento della Repubblica slovacca, in conformità delle disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.
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urn:nir:stato:legge:1994-11-11;672#art-a-111

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Art. 111 Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, con allegati, protocolli e relativo atto finale, fatto a Bruxelles il 1 febbraio 1993, con protocollo aggiuntivo, firmato a Bruxelles il 21 dicembre 1993; accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra, con allegati, protocolli e relativo atto finale, firmato a Bruxelles l'8 marzo 1993, con protocollo aggiuntivo, fatto a Bruxelles il 21 dicembre 1993; accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, con allegati, protocolli e atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993; accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, con allegati, protocolli e atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993. — Testo vigente | Portale Normativo