Accordo

Art. 108

In vigore dal 8 dic 1994
1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di associazione è assistito da un Comitato di associazione composto, da un lato, da rappresentanti dei membri del Consiglio delle Comunità europee e di membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da rappresentanti del Governo della Repubblica slovacca, normalmente alti funzionari. Il regolamento interno del Consiglio di associazione determina le funzioni del Comitato di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del Consiglio di associazione e il funzionamento del Comitato. 2. Il Consiglio di associazione può delegare al Comitato di associazione i suoi poteri. In questo caso, il Comitato di associazione adotta le sue decisioni alle condizioni stabilite all'.
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urn:nir:stato:legge:1994-11-11;672#art-a-108

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Art. 108 Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, con allegati, protocolli e relativo atto finale, fatto a Bruxelles il 1 febbraio 1993, con protocollo aggiuntivo, firmato a Bruxelles il 21 dicembre 1993; accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra, con allegati, protocolli e relativo atto finale, firmato a Bruxelles l'8 marzo 1993, con protocollo aggiuntivo, fatto a Bruxelles il 21 dicembre 1993; accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, con allegati, protocolli e atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993; accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, con allegati, protocolli e atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993. — Testo vigente | Portale Normativo