Accordo
Art. 108
In vigore dal 8 dic 1994
1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di associazione è assistito da un Comitato di associazione composto, da un lato, da rappresentanti dei membri del Consiglio delle Comunità europee e di membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da rappresentanti del Governo della Repubblica slovacca, normalmente alti funzionari.
Il regolamento interno del Consiglio di associazione determina le funzioni del Comitato di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del Consiglio di associazione e il funzionamento del Comitato.
2. Il Consiglio di associazione può delegare al Comitato di associazione i suoi poteri. In questo caso, il Comitato di associazione adotta le sue decisioni alle condizioni stabilite all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-11-11;672#art-a-108