Accordo
Art. 112
In vigore dal 8 dic 1994
Il Comitato parlamentare di associazione può chiedere informazioni inerenti all'attuazione del presente Accordo al Consiglio di associazione; quest'ultimo fornisce al Comitato le informazioni richieste.
Il Comitato parlamentare di associazione è tenuto al corrente delle decisioni del Consiglio di associazione.
Il Comitato parlamentare di associazione può rivolgere raccomandazioni al Consiglio di associazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-11-11;672#art-a-112