Accordo
Art. 116
In vigore dal 8 dic 1994
Quando sono importati nella Comunità, i prodotti originari della Repubblica slovacca non beneficiano di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.
Il trattamento concesso alla Repubblica slovacca nel quadro del Titolo IV e del capitolo I del Titolo V non deve essere più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-11-11;672#art-a-116