Accordo
Art. 115
In vigore dal 8 dic 1994
1. Nei settori coperti dal presente Accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:
- le misure applicate dalla Repubblica slovacca nei confronti della Comunità non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro aziende o imprese;
- le misure applicate dalla Comunità nei confronti della Repubblica slovacca non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra i cittadini della Repubblica slovacca o le loro aziende o imprese.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti contraenti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-11-11;672#art-a-115