Accordo

Art. 107

In vigore dal 8 dic 1994
1. Ciascuna delle Parti può deferire al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente Accordo. 2. Il Consiglio di associazione può comporre la controversia mediante una decisione. 3. Ciascuna delle Parti è tenuta a prendere i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2. 4. Nel caso in cui non sia possibile comporre la controversia conformemente al paragrafo 2, ciascuna delle Parti può designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra Parte deve designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati una delle Parti in causa della controversia. Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro. Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza. Ciascuna delle Parti in causa deve adottare le misure necessarie all'attuazione del lodo arbitrale.
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urn:nir:stato:legge:1994-11-11;672#art-a-107

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Art. 107 Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, con allegati, protocolli e relativo atto finale, fatto a Bruxelles il 1 febbraio 1993, con protocollo aggiuntivo, firmato a Bruxelles il 21 dicembre 1993; accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra, con allegati, protocolli e relativo atto finale, firmato a Bruxelles l'8 marzo 1993, con protocollo aggiuntivo, fatto a Bruxelles il 21 dicembre 1993; accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, con allegati, protocolli e atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993; accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, con allegati, protocolli e atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993. — Testo vigente | Portale Normativo