Accordo
Art. 106
In vigore dal 8 dic 1994
Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente Accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi contemplati dall'Accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che prendono le misure necessarie per la loro attuazione.
Il Consiglio di associazione può altresì formulare adeguate raccomandazioni.
Le decisioni e raccomandazioni sono adottate mediante Accordo tra le due Parti.
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