Accordo
Art. 101
In vigore dal 8 dic 1994
1. In caso di necessità straordinaria e tenendo conto delle risorse finanziarie globali disponibili, su richiesta del Governo della Repubblica slovacca e in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali nel contesto del G-24, la Comunità valuta la possibilità di concedere assistenza finanziaria temporanea:
- a sostegno di misure finalizzate a introdurre e mantenere la convertibilità della valuta della Repubblica slovacca;
- a sostegno della stabilizzazione a medio termine e degli sforzi di adeguamento ristrutturale, incluso il sostegno a favore della bilancia dei pagamenti.
2. Tale assistenza finanziaria è subordinata alla presentazione da parte del Governo della Repubblica slovacca in seno al G-24 di programmi approvati dal FMI, finalizzati alla convertibilità e alla ristrutturazione dell'economia nazionale, nonché alla loro approvazione da parte della Comunità, al rispetto costante di tali programmi da parte della Repubblica slovacca e, quale obiettivo fi- nale, alla rapida transizione verso il ricorso a fonti private di finanziamento.
3. Il Consiglio di associazione è informato delle condizioni alle quali tale assistenza è concessa e del rispetto degli impegni assunti dalla Repubblica slovacca per quanto riguarda tale assistenza.
Storico versioni
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