Accordo
Art. 96
DROGHE
In vigore dal 8 dic 1994
DROGHE
1. La cooperazione è in particolare finalizzata a migliorare l'efficacia delle politiche e misure destinate a contrastare la diffusione e il traffico illecito di sostanze narcotiche e psicotrope e per ridurre l'abuso di tali prodotti.
2. Le Parti contraenti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per raggiungere tali obiettivi, incluse le modalità di attuazione di azioni comuni. Le loro azioni si basano sulla consultazione e lo stretto coordinamento per quanto riguarda gli obiettivi e le iniziative nei settori di cui al paragrafo 1.
3. La cooperazione tra le Parti contraenti comprende assistenza tecnica e amministrativa, in particolare nei seguenti settori: elaborazione e attuazione delle normative nazionali; creazione di enti, centri di informazione e centri sociali e sanitari; formazione di personale e ricerca; prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope.
Le Parti possono concordare l'inclusione di altri settori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-11-11;672#art-a-96