Accordo

Art. 92

TUTELA DEI CONSUMATORI

In vigore dal 8 dic 1994
TUTELA DEI CONSUMATORI 1. Le Parti collaboreranno al fine di rendere il sistema della Repubblica slovacca di tutela dei consumatori pienamente compatibile con quello della Comunità. 2. Nei limiti delle possibilità esistenti, la cooperazione comprenderà: - scambi di informazioni e assistenza di esperti; - accesso alle banche dati della Comunità; - formazione e assistenza tecnica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-11-11;672#art-a-92

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
TUTELA DEI CONSUMATORI (Art. 92 Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, con allegati, protocolli e relativo atto finale, fatto a Bruxelles il 1 febbraio 1993, con protocollo aggiuntivo, firmato a Bruxelles il 21 dicembre 1993; accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra, con allegati, protocolli e relativo atto finale, firmato a Bruxelles l'8 marzo 1993, con protocollo aggiuntivo, fatto a Bruxelles il 21 dicembre 1993; accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, con allegati, protocolli e atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993; accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, con allegati, protocolli e atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993.) — Testo vigente | Portale Normativo