Accordo
Art. 89
TURISMO
In vigore dal 8 dic 1994
TURISMO
Le Parti promuoveranno e intensificheranno la cooperazione, in particolare:
- agevolando il turismo;
- intensificando gli scambi di informazioni attraverso le reti internazionali, le banche dati, ecc.;
- trasferendo il know-how mediante cicli di formazione, scambi e seminari;
- realizzando operazioni turistiche regionali quali i progetti transfrontalieri, i gemellaggi tra città, ecc.;
- organizzando scambi di opinioni e di informazioni sulle principali questioni di reciproco interesse nel settore del turismo;
- sviluppando infrastrutture foriere di investimenti nel settore del turismo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-11-11;672#art-a-89