Accordo

Art. 89

TURISMO

In vigore dal 8 dic 1994
TURISMO Le Parti promuoveranno e intensificheranno la cooperazione, in particolare: - agevolando il turismo; - intensificando gli scambi di informazioni attraverso le reti internazionali, le banche dati, ecc.; - trasferendo il know-how mediante cicli di formazione, scambi e seminari; - realizzando operazioni turistiche regionali quali i progetti transfrontalieri, i gemellaggi tra città, ecc.; - organizzando scambi di opinioni e di informazioni sulle principali questioni di reciproco interesse nel settore del turismo; - sviluppando infrastrutture foriere di investimenti nel settore del turismo.
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urn:nir:stato:legge:1994-11-11;672#art-a-89

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TURISMO (Art. 89 Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, con allegati, protocolli e relativo atto finale, fatto a Bruxelles il 1 febbraio 1993, con protocollo aggiuntivo, firmato a Bruxelles il 21 dicembre 1993; accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra, con allegati, protocolli e relativo atto finale, firmato a Bruxelles l'8 marzo 1993, con protocollo aggiuntivo, fatto a Bruxelles il 21 dicembre 1993; accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, con allegati, protocolli e atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993; accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, con allegati, protocolli e atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993.) — Testo vigente | Portale Normativo