Art. 89 · TURISMO
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Art. 89

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TURISMO

In vigore dal 8 dic 1994
TURISMO Le Parti promuoveranno e intensificheranno la cooperazione, in particolare: - agevolando il turismo; - intensificando gli scambi di informazioni attraverso le reti internazionali, le banche dati, ecc.; - trasferendo il know-how mediante cicli di formazione, scambi e seminari; - realizzando operazioni turistiche regionali quali i progetti transfrontalieri, i gemellaggi tra città, ecc.; - organizzando scambi di opinioni e di informazioni sulle principali questioni di reciproco interesse nel settore del turismo; - sviluppando infrastrutture foriere di investimenti nel settore del turismo.
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urn:nir:stato:legge:1994-11-11;672#art-a-89