Accordo
Art. 94
COOPERAZIONE STATISTICA
In vigore dal 8 dic 1994
COOPERAZIONE STATISTICA
1. La cooperazione in questo settore servirà a creare un sistema statistico efficiente che fornisca rapidamente e tempestivamente i dati statistici affidabili necessari per pianificare e sorvegliare il progresso della riforma strutturale e contribuire allo sviluppo dell'impresa privata nella Repubblica slovacca.
2. Le Parti coopereranno in particolare per:
- potenziare il sistema statistico della Repubblica slovacca;
- procedere all'armonizzazione con i metodi, le norme e le classificazioni internazionali (in particolare comunitari);
- fornire i dati necessari per portare avanti e controllare la ristrutturazione economica;
- fornire agli operatori economici del settore privato i dati macro e microeconomici necessari;
- garantire il carattere riservato dei dati;
- scambiare informazioni statistiche.
3. La Comunità fornirà l'assistenza tecnica necessaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-11-11;672#art-a-94