Accordo
Art. 99
In vigore dal 8 dic 1994
Tale assistenza finanziaria è coperta da:
- gli interventi del programma PHARE previsti dal regolamento (CEE) n. 3906/89, come modificato, finché saranno applicabili; dopodichè la Comunità predisporrà sovvenzioni sia nel quadro del programma PHARE, su base pluriennale, sia nel contesto di un nuovo finanziamento pluriennale deciso dalla Comunità previe consultazioni con la Repubblica slovacca e tenuto conto del disposto degli ;
- il prestito o i prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti fino alla data di scadenza della disponibilità; a seguito di consultazioni con la Repubblica slovacca, la Comunità fissa l'importo massimo e il periodo di disponibilità dei prestiti della Banca europea per gli investimenti a favore della Repubblica slovacca per gli anni successivi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-11-11;672#art-a-99