Accordo

Art. 104

In vigore dal 8 dic 1994
TITOLO IX DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI È istituito un Consiglio di associazione incaricato della sorveglianza dell'attuazione del presente Accordo. Il Consiglio si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente al presente Accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.
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urn:nir:stato:legge:1994-11-11;672#art-a-104

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