Accordo
Art. 105
In vigore dal 8 dic 1994
1. Il Consiglio di associazione è composto, da un lato, dai membri del Consiglio delle Comunità europee e da membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da membri nominati dal Governo della Repubblica slovacca.
2. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, in conformità delle condizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.
3. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.
4. Il Consiglio di associazione è presieduto a turno da un membro del Consiglio delle Comunità europee e da un membro del Governo della Repubblica slovacca, in conformità delle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.
5. Se del caso, la Banca europea per gli investimenti partecipa, in qualità di osservatore, ai lavori del Consiglio di associazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-11-11;672#art-a-105