Accordo
Art. 97
In vigore dal 8 dic 1994
TITOLO VII
COOPERAZIONE CULTURALE
1. Le Parti si adoperano per promuovere la cooperazione culturale.
All'occorrenza, potranno essere estesi alla Repubblica slovacca gli attuali programmi di cooperazione culturale comunitari o quelli di uno o più Stati membri e si svilupperanno ulteriori attività di reciproco interesse.
Tale cooperazione può comprendere, in particolare:
- le traduzioni letterarie;
- la conservazione e il restauro di monumenti e località del patrimonio architettonico e culturale;
- la formazione degli addetti agli affari culturali;
- l'organizzazione di manifestazioni culturali di carattere europeo.
2. Le Parti cooperano per la promozione dell'industria audiovisiva in Europa. Più in particolare, il settore audiovisivo della Repubblica slovacca può partecipare alle iniziative avviate dalla Comunità nel quadro del programma MEDIA per il 1991-1995 in conformità delle pro- cedure previste dagli enti responsabili della gestione di ciascuna attività e conformemente alle disposizioni della decisione del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1990 che ha istituito il programma.
Le Parti coordinano e, all'occorrenza, armonizzano le rispettive politiche concernenti la disciplina delle trasmissioni transfrontaliere, le norme tecniche e la promozione della tecnologia audiovisiva europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-11-11;672#art-a-97