Accordo
Art. 93
DOGANE
In vigore dal 8 dic 1994
DOGANE
1. La cooperazione cercherà di garantire l'osservanza di tutte le disposizioni la cui adozione è prevista nel settore degli scambi e di ravvicinare il sistema doganale della Repubblica slovacca a quello della Comunità, in modo da agevolare la liberalizzazione prevista nel presente Accordo.
2. In particolare, la cooperazione comprenderà:
- gli scambi di informazioni;
- il potenziamento delle infrastrutture transfrontaliere tra le Parti;
- la connessione tra i regimi di transito della Comunità e della Repubblica slovacca;
- la semplificazione dei controlli e delle formalità per il trasporto di merci;
- l'organizzazione di seminari e tirocini.
Si fornirà l'assistenza tecnica necessaria.
3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista nel presente Accordo, in particolare all', l'assistenza reciproca tra autorità amministrative delle Parti contraenti per quanto riguarda le questioni doganali sarà disciplinata dalle disposizioni del protocollo n. 6.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-11-11;672#art-a-93