Accordo
Art. 88
COOPERAZIONE NEL SETTORE SOCIALE
In vigore dal 8 dic 1994
COOPERAZIONE NEL SETTORE SOCIALE
1. Le Parti collaboreranno per migliorare il livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, basandosi sul livello esistente nella Comunità. La cooperazione comprende in particolare:
- assistenza tecnica;
- scambi di esperti;
- cooperazione tra imprese;
- scambi di informazioni, assistenza amministrativa e di altro tipo alle imprese, formazione.
2. In materia di occupazione, le Parti cercheranno principalmente di migliorare i servizi di collocamento e di consulenza professionale, prendendo misure di sostegno e promuovendo lo sviluppo locale per contribuire alla ristrutturazione industriale.
La cooperazione in questo settore sarà realizzata mediante azioni quali l'esecuzione di studi, i servizi di esperti nonché informazioni e formazione.
3. Per quanto riguarda la sicurezza sociale, le Parti cercheranno di adeguare il sistema alla nuova situazione economica e sociale, principalmente assicurando i servizi di esperti e fornendo informazioni e formazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-11-11;672#art-a-88