Accordo

Art. 88

COOPERAZIONE NEL SETTORE SOCIALE

In vigore dal 8 dic 1994
COOPERAZIONE NEL SETTORE SOCIALE 1. Le Parti collaboreranno per migliorare il livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, basandosi sul livello esistente nella Comunità. La cooperazione comprende in particolare: - assistenza tecnica; - scambi di esperti; - cooperazione tra imprese; - scambi di informazioni, assistenza amministrativa e di altro tipo alle imprese, formazione. 2. In materia di occupazione, le Parti cercheranno principalmente di migliorare i servizi di collocamento e di consulenza professionale, prendendo misure di sostegno e promuovendo lo sviluppo locale per contribuire alla ristrutturazione industriale. La cooperazione in questo settore sarà realizzata mediante azioni quali l'esecuzione di studi, i servizi di esperti nonché informazioni e formazione. 3. Per quanto riguarda la sicurezza sociale, le Parti cercheranno di adeguare il sistema alla nuova situazione economica e sociale, principalmente assicurando i servizi di esperti e fornendo informazioni e formazione.
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