Accordo
Art. 86
RICICLAGGIO DEL DENARO
In vigore dal 8 dic 1994
RICICLAGGIO DEL DENARO
1. Le Parti convengono della necessità di prodigare ogni sforzo e di collaborare al fine di prevenire l'utilizzazione dei loro sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite in generale, e dei reati connessi alla droga in particolare.
2. La cooperazione nel settore comprenderà un'assistenza amministrativa e tecnica volta a definire norme adeguate contro il riciclaggio del denaro equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali, in particolare la Task Force "Azione finanziaria" (FATF).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-11-11;672#art-a-86