Accordo

Art. 86

RICICLAGGIO DEL DENARO

In vigore dal 8 dic 1994
RICICLAGGIO DEL DENARO 1. Le Parti convengono della necessità di prodigare ogni sforzo e di collaborare al fine di prevenire l'utilizzazione dei loro sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite in generale, e dei reati connessi alla droga in particolare. 2. La cooperazione nel settore comprenderà un'assistenza amministrativa e tecnica volta a definire norme adeguate contro il riciclaggio del denaro equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali, in particolare la Task Force "Azione finanziaria" (FATF).
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urn:nir:stato:legge:1994-11-11;672#art-a-86

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