Accordo
Art. 82
TRASPORTI
In vigore dal 8 dic 1994
TRASPORTI
1. Le Parti si svilupperanno e intensificheranno la cooperazione per consentire alla Repubblica slovacca di:
- ristrutturare e modernizzare la rete di trasporti;
- migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci e l'accesso al mercato dei trasporti eliminando gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro tipo;
- agevolare il transito stradale, ferroviario e fluviale comunitario nella Repubblica slovacca, nonché il trasporto combinato;
- definire norme operative analoghe a quelle in vigore nella Comunità.
2. In particolare, la cooperazione comprenderà:
- programmi di formazione economica, giuridica e tecnica;
- assistenza tecnica e consulenze, nonché scambi d'informazioni;
- mezzi per potenziare le infrastrutture nella Repubblica slovacca.
3. I settori di cooperazione prioritari saranno i seguenti:
- costruzione e modernizzazione delle infrastrutture per il trasporto stradale, agevolando gradatamente il transito;
- gestione delle ferrovie e degli aeroporti, compresa la cooperazione tra le competenti autorità nazionali;
- modernizzazione, sulle strade principali di interesse comune e sui collegamenti transeuropei, delle infrastrutture stradali, fluviali, ferroviarie, portuali e aeroportuali;
- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana;
- promozione del trasporto strada-ferrovia, containerizzazione, trasbordo e costruzione di terminali;
- sostituzione delle attrezzature tecniche di trasporto per conformarsi alle norme comunitarie;
- promozione di programmi tecnologici e di ricerca comuni a norma dell';
- elaborazione di misure legislative e attuazione di politiche in tutti i settori dei trasporti compatibili con le politiche dei trasporti applicabili nella Comunità.
Storico versioni
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