Accordo
Art. 77
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
In vigore dal 8 dic 1994
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1. Le Parti coopereranno al fine di migliorare il livello dell'istruzione generale e delle qualifiche professionali nella Repubblica slovacca, tenendo conto delle priorità del paese. Si elaboreranno contesti istituzionali e programmi di cooperazione avvalendosi della Fondazione europea per la formazione e del programma TEMPUS. In tale contesto, si prenderà in considerazione anche la partecipazione della Repubblica slovacca ed altri programmi comunitari.
2. La cooperazione si concentrerà in particolare nei seguenti settori, secondo modalità che le Parti dovranno determinare congiuntamente:
- riforma del sistema d'istruzione e di formazione nella Repubblica slovacca;
- formazione iniziale, formazione sul lavoro e riqualificazione, compresa la formazione dei quadri del settore pubblico e privato e dei funzionari di grado superiore, particolarmente in settori prioritari da determinare;
- cooperazione tra università, cooperazione tra università e imprese e mobilità per gli insegnanti, gli studenti, gli amministratori e i giovani;
- promozione degli studi europei presso istituzioni adeguate;
- riconoscimento reciproco dei periodi di studio e dei diplomi.
3. Nel settore della traduzione, ci si concentrerà sulla formazione dei traduttori e degli interpreti nonché sulla promozione delle norme linguistiche e della terminologia comunitaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-11-11;672#art-a-77