Accordo
Art. 74
PROMOZIONE E TUTELA DEGLI INVESTIMENTI
In vigore dal 8 dic 1994
PROMOZIONE E TUTELA DEGLI INVESTIMENTI
1. Si cercherà di creare un clima favorevole agli investimenti privati, nazionali e stranieri, indispensabile per la ricostruzione economica e industriale della Repubblica slovacca.
2. Più specificamente, la cooperazione si prefiggerà di:
- migliorare il contesto istituzionale per gli investimenti nella Repubblica slovacca;
- far sì che gli Stati membri e la Repubblica slovacca proroghino gli accordi di promozione e di tutela degli investimenti;
- applicare disposizioni appropriate per il trasferimento dei capitali;
- continuazione della deregolamentazione e miglioramento dell'infrastruttura economica;
- scambi di informazioni sulle possibilità di investimento sotto forma di fiere ed esposizioni commerciali, settimane commerciali ed altre manifestazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-11-11;672#art-a-74