Accordo
Art. 76
COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
In vigore dal 8 dic 1994
COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
1. Le Parti promuoverano la cooperazione a livello di ricerca e sviluppo tecnologico. Esse rivolgono particolare attenzione alle seguenti iniziative:
- scambi d'informazioni, sulle rispettive politiche in materia di scienza e di tecnologia;
- organizzazione di riunioni comuni sulle questioni scientifiche e tecnologiche (seminari e gruppi di lavoro);
- attività comuni di ricerca e sviluppo volte a promuovere il progresso scientifico e il trasferimento di tecnologia e di know- how;
- attività di formazione e programmi di mobilità per ricercatori e specialisti di entrambe le Parti;
- creazione di un contesto favorevole alla ricerca e all'applicazione di nuove tecnologie e tutela adeguata dei diritti di proprietà intellettuale per quanto riguarda i risultati della ricerca;
- partecipazione della Repubblica slovacca ai programmi comunitari a norma del paragrafo 3.
Si fornirà la necessaria assistenza tecnica.
2. Il Consiglio di associazione fisserà procedure adeguate per sviluppare la cooperazione.
3. La cooperazione prevista dal programma quadro comunitario nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico verrà eseguita in base ad intese specifiche da negoziare e da concludere conformemente alle procedure legali di ciascuna delle Parti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-11-11;672#art-a-76