Accordo
Art. 79
ENERGIA
In vigore dal 8 dic 1994
ENERGIA
1. Le Parti coopereranno, secondo i principi dell'economia di mercato, al fine di integrare gradatamente i mercati energetici della Repubblica slovacca e della Comunità, rivolgendo particolare attenzione alle proposte comunitarie per una Carta europea per l'energia e all'integrazione parallela di questi mercati con gli altri paesi dell'Europa centrale e orientale.
2. La cooperazione prevede, tra l'altro, la necessaria assistenza tecnica nei seguenti settori:
- formulazione e pianificazione della politica energetica, a livello nazionale e regionale;
- maggiore apertura del mercato energetico, compreso un transito più agevole del gas e dell'elettricità;
- studio volto a modernizzare le infrastrutture energetiche;
- miglioramento della distribuzione, miglioramento e diversificazione dell'approvvigionamento;
- gestione e formazione nel settore energetico;
- sviluppo delle risorse energetiche;
- promozione del risparmio e dell'utilizzazione razionale dell'energia;
- impatto ambientale della produzione e del consumo di energia;
- energia nucleare;
- elettricità e gas, compresa, eventualmente, la possibilità di allacciamenti con le reti europee;
- definizione di un contesto per la cooperazione tra imprese nel settore, eventualmente incoraggiando le joint-venture;
- trasferimento di tecnologia e di know-how, che può comprendere, se del caso, la promozione e la commercializzazione di tecnologie energetiche più adeguate.
Storico versioni
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