Art. 79 · ENERGIA
Accordo

Art. 79

79 / 126

ENERGIA

In vigore dal 8 dic 1994
ENERGIA 1. Le Parti coopereranno, secondo i principi dell'economia di mercato, al fine di integrare gradatamente i mercati energetici della Repubblica slovacca e della Comunità, rivolgendo particolare attenzione alle proposte comunitarie per una Carta europea per l'energia e all'integrazione parallela di questi mercati con gli altri paesi dell'Europa centrale e orientale. 2. La cooperazione prevede, tra l'altro, la necessaria assistenza tecnica nei seguenti settori: - formulazione e pianificazione della politica energetica, a livello nazionale e regionale; - maggiore apertura del mercato energetico, compreso un transito più agevole del gas e dell'elettricità; - studio volto a modernizzare le infrastrutture energetiche; - miglioramento della distribuzione, miglioramento e diversificazione dell'approvvigionamento; - gestione e formazione nel settore energetico; - sviluppo delle risorse energetiche; - promozione del risparmio e dell'utilizzazione razionale dell'energia; - impatto ambientale della produzione e del consumo di energia; - energia nucleare; - elettricità e gas, compresa, eventualmente, la possibilità di allacciamenti con le reti europee; - definizione di un contesto per la cooperazione tra imprese nel settore, eventualmente incoraggiando le joint-venture; - trasferimento di tecnologia e di know-how, che può comprendere, se del caso, la promozione e la commercializzazione di tecnologie energetiche più adeguate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-11-11;672#art-a-79