Accordo
Art. 81
AMBIENTE
In vigore dal 8 dic 1994
AMBIENTE
1. Le Parti intensificheranno e rafforzeranno la cooperazione in materia di ambiente e di salute umana, che hanno incluso tra le priorità.
2. La cooperazione sarà imperniata su quanto segue:
- monitoraggio efficace dei livelli d'inquinamento; sistemi di informazione sulle condizioni ambientali;
- lotta contro l'inquinamento regionale e transfrontaliero dell'aria;
- produzione e consumo di energia duraturi, razionali ed ecologici; sicurezza degli stabilimenti industriali; sviluppo di tecnologie e tecniche di produzione adeguate;
- classificazione e manipolazione sicura dei prodotti chimici;
- prevenzione efficace e riduzione dell'inquinamento idrico, segnatamente delle sorgenti di acqua potabile e delle vie navigabili transfrontaliere;
- riduzione, riciclaggio e smaltimento sicuro dei rifiuti (comprese le scorie radioattive);
- impatto ambientale dell'agricoltura; erosione del suolo; protezione delle foreste, della flora e della fauna; ripristino della stabilità ecologica delle campagne;
- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana;
- uso degli strumenti economici e fiscali;
- mutamenti climatici globali e loro prevenzione;
- educazione e sensibilizzazione in materia di ambiente;
- convenzioni internazionali in materia ambiente.
3. La cooperazione prende le seguenti forme:
- scambi di informazioni e di esperti, anche per il trasferimento delle tecnologie pulite; sviluppo di sistemi di informazione sull'ambiente;
- programmi di formazione;
- attività di ricerca comuni;
- ravvicinamento delle legislazioni (norme comunitarie);
- cooperazione a livello regionale (anche nell'ambito dell'Agenzia europea per l'ambiente, quando sarà istituita dalla Comunità) e internazionale;
- elaborazione di strategie, soprattutto per quanto riguarda le questioni globali e climatiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-11-11;672#art-a-81