Art. 81 · AMBIENTE
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Art. 81

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AMBIENTE

In vigore dal 8 dic 1994
AMBIENTE 1. Le Parti intensificheranno e rafforzeranno la cooperazione in materia di ambiente e di salute umana, che hanno incluso tra le priorità. 2. La cooperazione sarà imperniata su quanto segue: - monitoraggio efficace dei livelli d'inquinamento; sistemi di informazione sulle condizioni ambientali; - lotta contro l'inquinamento regionale e transfrontaliero dell'aria; - produzione e consumo di energia duraturi, razionali ed ecologici; sicurezza degli stabilimenti industriali; sviluppo di tecnologie e tecniche di produzione adeguate; - classificazione e manipolazione sicura dei prodotti chimici; - prevenzione efficace e riduzione dell'inquinamento idrico, segnatamente delle sorgenti di acqua potabile e delle vie navigabili transfrontaliere; - riduzione, riciclaggio e smaltimento sicuro dei rifiuti (comprese le scorie radioattive); - impatto ambientale dell'agricoltura; erosione del suolo; protezione delle foreste, della flora e della fauna; ripristino della stabilità ecologica delle campagne; - pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana; - uso degli strumenti economici e fiscali; - mutamenti climatici globali e loro prevenzione; - educazione e sensibilizzazione in materia di ambiente; - convenzioni internazionali in materia ambiente. 3. La cooperazione prende le seguenti forme: - scambi di informazioni e di esperti, anche per il trasferimento delle tecnologie pulite; sviluppo di sistemi di informazione sull'ambiente; - programmi di formazione; - attività di ricerca comuni; - ravvicinamento delle legislazioni (norme comunitarie); - cooperazione a livello regionale (anche nell'ambito dell'Agenzia europea per l'ambiente, quando sarà istituita dalla Comunità) e internazionale; - elaborazione di strategie, soprattutto per quanto riguarda le questioni globali e climatiche.
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