Art. 111
Accordo

Art. 111

111 / 126
In vigore dal 8 dic 1994
1. Il Comitato parlamentare di associazione è composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento della Repubblica slovacca. 2. Il Comitato parlamentare di associazione adotta il proprio regolamento interno. 3. Il Comitato parlamentare di associazione è presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento della Repubblica slovacca, in conformità delle disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1994-11-11;672#art-a-111