Protocollo finanziario

Art. 5

Fondo capitale d'esercizio

In vigore dal 6 ott 1994
Fondo capitale d'esercizio Un fondo capitale d'esercizio potrà essere stabilito qualora gli Stati parte della Convenzione lo ritengano necessario. Tale fondo sarà finanziato dagli Stati parte della Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1994-09-21;567#art-pf-5

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Fondo capitale d'esercizio (Art. 5 Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conciliazione e all'arbitrato nel quadro della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), fatta a Stoccolma il 15 dicembre 1992, con protocollo finanziario adottato a Praga il 28 aprile 1993.) — Testo vigente | Portale Normativo