Protocollo finanziario
Art. 5
Fondo capitale d'esercizio
In vigore dal 6 ott 1994
Fondo capitale d'esercizio
Un fondo capitale d'esercizio potrà essere stabilito qualora gli Stati parte della Convenzione lo ritengano necessario. Tale fondo sarà finanziato dagli Stati parte della Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-09-21;567#art-pf-5