Protocollo finanziario

Art. 8

Spese di viaggio

In vigore dal 6 ott 1994
Spese di viaggio 1. Ai membri del Bureau della Corte, delle Commissioni di Conciliazione e dei Tribunali Arbitrali nonché al Cancelliere e al personale della Cancelleria saranno rimborsate le spese di viaggio assolutamente necessarie per l'esercizio delle loro funzioni. 2. Le spese di viaggio comprenderanno le effettive spese di trasporto, ivi comprese le spese normalmente connesse con il trasporto, e un'indennità di trasferta giornaliera che coprirà tutte le spese di vitto, alloggio, mance e altre spese personali. L'indennità di trasferta giornaliera sarà stabilita dai rappresentanti degli Stati parte della Convenzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-09-21;567#art-pf-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo