Protocollo finanziario
Art. 8
Spese di viaggio
In vigore dal 6 ott 1994
Spese di viaggio
1. Ai membri del Bureau della Corte, delle Commissioni di Conciliazione e dei Tribunali Arbitrali nonché al Cancelliere e al personale della Cancelleria saranno rimborsate le spese di viaggio assolutamente necessarie per l'esercizio delle loro funzioni.
2. Le spese di viaggio comprenderanno le effettive spese di trasporto, ivi comprese le spese normalmente connesse con il trasporto, e un'indennità di trasferta giornaliera che coprirà tutte le spese di vitto, alloggio, mance e altre spese personali.
L'indennità di trasferta giornaliera sarà stabilita dai rappresentanti degli Stati parte della Convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-09-21;567#art-pf-8