Protocollo finanziario

Art. 9

Registrazioni e contabilità

In vigore dal 6 ott 1994
Registrazioni e contabilità 1. Il Cancelliere, sotto l'autorità del Bureau della Corte, assicurerà che siano tenute appropriate registrazioni e conti delle operazioni e che tutti i pagamenti siano debitamente autorizzati. 2. Il Cancelliere, sotto l'autorità del Bureau della Corte, presenterà agli Stati parte della Convenzione, non oltre il 1 marzo, un rapporto finanziario annuale che indichi, per l'anno finanziario precedente: a) le entrate e le uscite relative a tutti i conti; b) la situazione riguardo agli stanziamenti di bilancio; c) le attività e le passività finanziarie alla fine dell'anno finanziario.
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urn:nir:stato:legge:1994-09-21;567#art-pf-9

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Registrazioni e contabilità (Art. 9 Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conciliazione e all'arbitrato nel quadro della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), fatta a Stoccolma il 15 dicembre 1992, con protocollo finanziario adottato a Praga il 28 aprile 1993.) — Testo vigente | Portale Normativo