Protocollo finanziario
Art. 9
Registrazioni e contabilità
In vigore dal 6 ott 1994
Registrazioni e contabilità
1. Il Cancelliere, sotto l'autorità del Bureau della Corte, assicurerà che siano tenute appropriate registrazioni e conti delle operazioni e che tutti i pagamenti siano debitamente autorizzati.
2. Il Cancelliere, sotto l'autorità del Bureau della Corte, presenterà agli Stati parte della Convenzione, non oltre il 1 marzo, un rapporto finanziario annuale che indichi, per l'anno finanziario precedente:
a) le entrate e le uscite relative a tutti i conti;
b) la situazione riguardo agli stanziamenti di bilancio;
c) le attività e le passività finanziarie alla fine dell'anno finanziario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-09-21;567#art-pf-9