Art. 9 · Registrazioni e contabilità
Protocollo finanziario

Art. 9

48 / 52

Registrazioni e contabilità

In vigore dal 6 ott 1994
Registrazioni e contabilità 1. Il Cancelliere, sotto l'autorità del Bureau della Corte, assicurerà che siano tenute appropriate registrazioni e conti delle operazioni e che tutti i pagamenti siano debitamente autorizzati. 2. Il Cancelliere, sotto l'autorità del Bureau della Corte, presenterà agli Stati parte della Convenzione, non oltre il 1 marzo, un rapporto finanziario annuale che indichi, per l'anno finanziario precedente: a) le entrate e le uscite relative a tutti i conti; b) la situazione riguardo agli stanziamenti di bilancio; c) le attività e le passività finanziarie alla fine dell'anno finanziario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-09-21;567#art-pf-9