Protocollo finanziario
Art. 10
Revisione dei conti
In vigore dal 6 ott 1994
Revisione dei conti
1. I conti della Corte saranno controllati da due revisori, di diversa cittadinanza, nominati per periodi rinnovabili di tre anni dai rappresentanti degli Stati parte della Convenzione.
Le persone che figurano o hanno figurato negli elenchi di conciliatori o di arbitri ovvero che hanno percepito un pagamento dalla Corte conformemente all' del presente Protocollo non potranno essere revisori.
2. Le revisioni saranno effettuate su base annuale. I revisori controlleranno, in particolare, l'accuratezza dei libri contabili, lo stato patrimoniale e la contabilità. La contabilità sarà disponibile per la revisione e l'ispezione annuali non più tardi del 1 marzo.
3. Saranno effettuate le revisioni che i revisori considerino necessarie per attestare:
a) che il rapporto finanziario annuale loro sottoposto sia esatto e conforme ai libri contabili e alle registrazioni della Corte,
b) che le operazioni finanziarie registrate in tale rapporto siano state effettuate conformemente alle norme pertinenti, alle
disposizioni di bilancio e ad altre direttive applicabili, e
c) che i fondi in deposito e quelli in cassa siano rispettivamente verificati mediante documentazione pervenuta direttamente dai depositari o tramite riscontro diretto.
4. Il Cancelliere fornirà ai revisori l'assistenza e le facilitazioni necessarie per assolvere adeguatamente alle loro funzioni. I revisori avranno, in particolare, libero accesso ai libri contabili, alle registrazioni e ai documenti che, a loro avviso, siano necessari per la revisione.
5. I revisori elaboreranno annualmente una relazione che attesti i conti e presenti i commenti giustificati dalla revisione. Essi possono, in tale contesto, fare anche le osservazioni che ritengono necessarie riguardo l'efficienza delle procedure finanziarie, il sistema di contabilità e il controllo finanziario interno.
6. La relazione sarà presentata ai rappresentanti degli Stati parte della Convenzione entro quattro mesi dalla fine dell'anno finanziario cui si riferisce la contabilità. La relazione sarà prima trasmessa al Cancelliere, in modo che questi abbia almeno 15 giorni a disposizione per fornire le spiegazioni e le giustificazioni che possa ritenere necessarie.
7. Oltre alla revisione annuale, i revisori avranno libero accesso in qualsiasi momento per controllare i libri contabili, lo stato patrimoniale e la contabilità.
8. Sulla base della relazione dei revisori, i rappresentanti degli Stati parte della Convenzione manifesteranno la loro accettazione del rapporto finanziario annuale o intraprenderanno qualsiasi altra azione che possano ritenere appropriata.
Storico versioni
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