Protocollo finanziario

Art. 13

Emendamenti

In vigore dal 6 ott 1994
Emendamenti Gli emendamenti al presente Protocollo saranno adottati conformemente alle disposizioni dell' della Convenzione. Il Bureau della Corte potrà inviare la propria opinione sugli emendamenti proposti al Segretariato CSCE affinché sia trasmessa agli Stati partecipanti alla CSCE. Il presente Protocollo, redatto nelle lingue francese, inglese, italiana, russa, spagnola, tedesca, i sei testi facenti ugualmente fede, adottato dal Comitato degli Alti Funzionari a Praga, il 28 aprile 1993, conformemente all' della Convenzione relativa alla Conciliazione e all'Arbitrato nel quadro della CSCE, è depositato presso il Governo della Svezia.
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urn:nir:stato:legge:1994-09-21;567#art-pf-13

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Emendamenti (Art. 13 Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conciliazione e all'arbitrato nel quadro della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), fatta a Stoccolma il 15 dicembre 1992, con protocollo finanziario adottato a Praga il 28 aprile 1993.) — Testo vigente | Portale Normativo