Convenzione
Art. 39
Disposizioni transitorie
In vigore dal 6 ott 1994
Disposizioni transitorie
1. La Corte procede, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione, all'elezione del Bureau, all'adozione del suo regolamento e alla nomina del Cancelliere conformemente alle disposizioni degli . Il Governo che ospita la Corte, in collaborazione con il Depositario, provvederà ai necessari adempimenti.
2. Sino alla nomina del cancelliere, le sue funzioni ai sensi dell', paragrafo 5, e dell', paragrafo 7, saranno esercitate dal Depositario.
Fatto a Stoccolma il 15 dicembre
1992 nelle lingue francese, inglese,
italiana, russa, spagnola, tedesca,
i sei testi facenti ugualmente
fede.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-09-21;567#art-c-39