Convenzione

Art. 39

Disposizioni transitorie

In vigore dal 6 ott 1994
Disposizioni transitorie 1. La Corte procede, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione, all'elezione del Bureau, all'adozione del suo regolamento e alla nomina del Cancelliere conformemente alle disposizioni degli . Il Governo che ospita la Corte, in collaborazione con il Depositario, provvederà ai necessari adempimenti. 2. Sino alla nomina del cancelliere, le sue funzioni ai sensi dell', paragrafo 5, e dell', paragrafo 7, saranno esercitate dal Depositario. Fatto a Stoccolma il 15 dicembre 1992 nelle lingue francese, inglese, italiana, russa, spagnola, tedesca, i sei testi facenti ugualmente fede.
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urn:nir:stato:legge:1994-09-21;567#art-c-39

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