Convenzione
Art. 37
Notifiche e comunicazioni
In vigore dal 6 ott 1994
Notifiche e comunicazioni
Le notifiche e le comunicazioni che devono essere effettuate dal Depositario sono trasmesse al Cancelliere e al Segretariato CSCE per il successivo inoltro agli Stati partecipanti alla CSCE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-09-21;567#art-c-37