Art. 37 · Notifiche e comunicazioni
Convenzione

Art. 37

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Notifiche e comunicazioni

In vigore dal 6 ott 1994
Notifiche e comunicazioni Le notifiche e le comunicazioni che devono essere effettuate dal Depositario sono trasmesse al Cancelliere e al Segretariato CSCE per il successivo inoltro agli Stati partecipanti alla CSCE.
Storico versioni

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