Protocollo finanziario
Art. 2
Contributi al bilancio della Corte
In vigore dal 6 ott 1994
Contributi al bilancio della Corte
1. I contributi al bilancio della Corte saranno suddivisi fra gli Stati parte della Convenzione secondo la scala di ripartizione applicabile nell'ambito della CSCE, adattata al fine di tener conto della differenza numerica fra gli Stati partecipanti alla CSCE e gli Stati parte della Convenzione.
2. Qualora uno Stato ratifichi la Convenzione o vi aderisca dopo la sua entrata in vigore, il suo contributo relativo all'anno finanziario in corso sarà pari ad un dodicesimo della sua quota della scala di ripartizione adattata, come determinata conformemente al paragrafo 1 del presente Articolo, per ciascun mese intero di tale anno finanziario a partire dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione nei confronti di detto Stato.
3. Qualora uno Stato non parte della Convenzione sottoponga una controversia alla Corte conformemente alle disposizioni dell', paragrafo 2, o dell', paragrafo 1 della Convenzione, esso contribuirà al finanziamento del bilancio della Corte, per la durata della procedura, come se fosse parte della Convenzione.
Per l'applicazione del presente paragrafo, la conciliazione ha inizio il giorno in cui il Cancelliere riceve comunicazione dell'accordo delle parti di costituire una Commissione e ha termine il giorno in cui la Commissione notifica il proprio rapporto alle parti. Qualora una parte abbandoni la procedura, tale procedura si conclude il giorno della notifica del rapporto di cui all', paragrafo 6 della Convenzione. La procedura di arbitrato ha inizio il giorno in cui il Cancelliere riceve comunicazione dell'accordo delle parti di costituire un Tribunale e ha termine il giorno in cui il Tribunale emette la propria sentenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-09-21;567#art-pf-2