Protocollo finanziario
Art. 1
Spese della Corte
In vigore dal 6 ott 1994
21-CSO/Giornale N. 3(*)
Annesso 4
PROTOCOLLO FINANZIARIO
DEFINITO CONFORMEMENTE ALL' DELLA CONVENZIONE
RELATIVA ALLA CONCILIAZIONE E ALL'ARBITRATO NEL QUADRO DELLA CSCE
Spese della Corte
1. Tutte le spese della Corte istituita dalla Convenzione relativa alla Conciliazione e all'Arbitrato nel quadro della CSCE (d'ora in poi denominata "la Convenzione") saranno sostenute dagli Stati parte della Convenzione. Le spese dei conciliatori e degli arbitri saranno considerate spese della Corte.
2. Gli obblighi dello Stato ospitante per quanto riguarda le spese relative ai locali e al mobilio utilizzati dalla Corte, la loro manutenzione, assicurazione e sicurezza, nonché ai servizi, saranno precisati in uno scambio di lettere fra la Corte, agente con il consenso e per conto degli Stati parte della Convenzione, e lo Stato ospitante.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-09-21;567#art-pf-1