Convenzione›Capo II
Art. 6
In vigore dal 29 apr 1994
Ciascuno Stato contraente nomina un'Autorità Centrale, che sarà incaricata di adempiere agli obblighi che le vengono imposti dalla Convenzione. Uno Stato federale, uno Stato nel quale sono in vigore molteplici ordinamenti legislativi, o uno Stato che abbia assetti territoriali autonomi, hanno facoltà di nominare più di una Autorità Centrale e di specificare l'estensione territoriale dei poteri di ciascuna di dette Autorità. Qualora uno Stato abbia nominato più di una Autorità Centrale, esso designerà l'Autorità centrale alla quale le domande possono essere inviate per essere trasmesse all'Autorità centrale competente nell'ambito di questo Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-01-15;64#art-c-6