Convenzione›Capo III
Art. 10
In vigore dal 29 apr 1994
L'Autorità centrale dello Stato in cui si trova il minore prenderà o farà prendere ogni adeguato provvedimento per assicurare la sua riconsegna volontaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-01-15;64#art-c-10