ConvenzioneCapo III

Art. 11

In vigore dal 29 apr 1994
Le Autorità giudiziarie o amministrative di ogni Stato contraente devono procedere d'urgenza per quanto riguarda il ritorno del minore. Qualora l'Autorità giudiziaria o Amministrativa richiesta non abbia deliberato entro un termine di sei settimane dalla data d'inizio del procedimento il richiedente (o l'Autorità centrale dello Stato richiesto), di sua iniziativa, o su richiesta dell'Autorità centrale dello Stato richiedente, può domandare una dichiarazione in cui siano esposti i motivi del ritardo. Qualora la risposta venga ricevuta dall'Autorità centrale dello Stato richiesto, detta Autorità deve trasmettere la risposta all'Autorità centrale dello Stato richiedente, o, se del caso, al richiedente.
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urn:nir:stato:legge:1994-01-15;64#art-c-11

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Art. 11 Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione delle predette convenzioni, nonche' della convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970. — Testo vigente | Portale Normativo