Convenzione›Capo III
Art. 8
In vigore dal 29 apr 1994
Ogni persona, istituzione od ente, che adduca che un minore è stato trasferito o trattenuto in violazione di un diritto di affidamento, può rivolgersi sia all'Autorità centrale della residenza abituale del minore, sia a quella di ogni altro Stato contraente, al fine di ottenere assistenza per assicurare il ritorno del minore.
La domanda deve contenere:
a - le informazioni concernenti l'identità del richiedente, del mi- nore o della persona che si adduce abbia sottratto o trattenuto il minore;
b - la data di nascita del minore, qualora sia possibile procurarla; c - i motivi addotti dal richiedente nella sua istanza per esigere il rientro del minore;
d - ogni informazione disponibile relativa alla localizzazione del minore ed alla identità della persona presso la quale si presume che il minore si trovi;
La domanda può essere accompagnata o completata da:
e - una copia autenticata di ogni decisione o accordo pertiente;
f - un attestato o una dichiarazione giurata, rilasciata dall'Autori- tà centrale, o da altra Autorità competente dello Stato di residenza abituale, o da persona qualificata, concernente la legislazione dello Stato in materia;
g - ogni altro documento pertinente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-01-15;64#art-c-8